Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1413 del 2007

ECLI:IT:TARLAZ:2007:1413SENT

Massima

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La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo avviato a seguito di istanza del privato mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine ragionevole. Qualora l'amministrazione rimanga inerte, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento omesso, condannando l'amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite. Il diritto del privato a ricevere una risposta espressa dall'amministrazione costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, nonché il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa. Tale principio trova fondamento normativo nell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'amministrazione configura un'ipotesi di silenzio-rifiuto, legittimando il privato a proporre ricorso giurisdizionale per ottenere una pronuncia che accerti l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. In tal caso, il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, può ordinare all'amministrazione di adottare il provvedimento omesso entro un termine perentorio, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento dovuto, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite. Tale rimedio giurisdizionale mira a garantire l'effettività della tutela del diritto del privato a ottenere una risposta dall'amministrazione, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma -Sezione III quater
composto dai seguenti magistrati:
Dr. ((omissis)) - Presidente
Dr. ((omissis)) - Consigliere relatore
Dr. ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5249 del 2006 proposto dal signor ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, ((omissis)) 9;
CONTRO
La Croce Rossa Italiana, in persona del rappresentante legale in carica, non costituita;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla CRI sull'invito, rivolto in data 27 dicembre 2005, all'assegnazione presso uno dei Comitati Provinciali di Parma o Bari o presso altro Comitato Provinciale della predetta CRI ed a conoscere i criteri di richiamo del personale in servizio del Corpo Militare della CRI per quanto ri…

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