Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2931 del 12 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2931PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all'art. 477 comma secondo cod. proc. pen., perché il giudice possa trasmettere gli atti al pubblico ministero, che dal dibattimento risulti in modo certo e non solo probabile la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato e che la diversità sia tale da impedire la prosecuzione del dibattimento per la violazione del principio di correlazione fra la sentenza e l'accusa contestata. In particolare, il giudice deve indicare qual'è il fatto nuovo e diverso emerso in dibattimento, che legittima il provvedimento adottato. La relazione fra sentenza ed accusa non viene, invece, meno se il fatto ritenuto in sentenza rimane identico, anche se di contenuto e di intensità minori di quello contestato e, dunque, non v'è violazione dell'enunciato principio qualora rimanga inalterata quella parte della condotta che assume valore determinante ai fini sia dell'originaria incriminazione, che della qualificazione giuridica di essa ritenuta dal giudice del dibattimento.

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