Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12915 del 5 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:12915PEN

Massima

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Il rilascio di false dichiarazioni nella richiesta di rinnovo di un documento amministrativo, come il passaporto, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto e punito dall'art. 495, comma 4, del codice penale, anche quando la dichiarazione mendace non sia destinata a essere riprodotta nel documento stesso, ma sia comunque finalizzata a ottenere l'autorizzazione amministrativa richiesta. Tale condotta è penalmente rilevante a prescindere dalla sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere la falsa dichiarazione, senza che rilevi l'eventuale errore dell'agente sulla portata giuridica della propria condotta. La qualificazione giuridica del fatto non può essere diversamente ricondotta alla fattispecie meno grave di cui all'art. 496 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), in quanto la mendace dichiarazione era comunque destinata a essere utilizzata per ottenere l'autorizzazione amministrativa richiesta. Infine, la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è ammissibile nel giudizio di legittimità, in assenza dei presupposti normativi per l'applicazione del relativo regime transitorio.

Sentenza completa

RITENUTO
- che l'imputato ricorre avverso sentenza del giudice di appello confermativa del giudizio di sua colpevolezza per violazione dell'art. 495 cod. pen. (per avere egli reso falsamente, nella richiesta di rinnovo del passaporto, di non essere genitore di minori);
- che il ricorrente denuncia l'insussistenza del dolo del reato ascrittogli, nell'assunto di essere stato tratto in errore dai termini dello stampato, nonché chiede "in subordine" la derubricazione del reato in quello meno grave di cui all'art. 496 cod. pen. e, "invia ancor più gradata", l'applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. indicando la pena;
- che il motivo: a) lungi dall'individuare alcuna delle ipotesi previste nell'art. 606 cod. proc. pen., si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del formato documento, già ritenuto dai giudici di merito formulato in termini assolutamente inequivoci, e dunque prospetta un giudizio di meri…

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