Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 233 del 21 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:233CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora fra le medesime parti siano pendenti due distinti procedimenti, con pretese che non presentino connessione tale da esigere la loro decisione in unico processo, deve escludersi l`ammissibilita` del regolamento di giurisdizione, proposto con un solo atto in relazione ad entrambi i giudizi, non potendosi consentire che l`iniziativa della parte in difetto delle condizioni previste dalla legge implichi una trattazione congiunta di cause separate.  da vedere: [s81\04346] [s75\02587]

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