Cassazione penale Sez. I sentenza n. 947 del 13 gennaio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:947PEN

Massima

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Il diritto di cronaca e di critica giornalistica, pur trovando ampio riconoscimento, incontra il limite della veridicità e correttezza nell'esposizione dei fatti, non essendo sufficiente la mera rappresentazione di notizie vere, se queste vengono presentate in modo distorto o fuorviante, tale da integrare gli estremi della diffamazione. Pertanto, anche quando l'articolo giornalistico si basi su fatti realmente accaduti, esso può comunque risultare diffamatorio qualora, attraverso una ricostruzione parziale o fuorviante della vicenda, trasmetta un messaggio decettivo che leda ingiustamente la reputazione e l'onore di una persona, in particolare se questa rivesta una carica pubblica. In tali casi, il giornalista è tenuto a rispondere dei danni non patrimoniali cagionati, quantificabili in via equitativa in considerazione della gravità della lesione arrecata alla sfera personale del soggetto offeso. L'obbligo di risarcimento permane anche qualora l'articolo non contenga riferimenti nominativi espliciti, essendo sufficiente l'individuabilità indiretta della persona offesa. Inoltre, la mancata pubblicazione di eventuali lettere di rettifica o precisazioni inviate dalla parte lesa non può incidere sulla determinazione del danno risarcibile, trattandosi di un onere meramente facoltativo per il giornalista. In definitiva, il diritto di cronaca e critica, pur ampiamente riconosciuto, non può essere esercitato in modo tale da travisare intenzionalmente i fatti, con conseguente lesione della reputazione altrui, dovendo il giornalista attenersi a una ricostruzione obiettiva e veritiera della vicenda, senza distorsioni o omissioni rilevanti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO ((omissis)) del 27/10/2 -

Dott. CAIAZZO ((omissis)) SENTE -

Dott. DI TOMASSI ((omissis)) rel. Consigliere N. 1 -

Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere REGISTRO GENER -

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere N. 7177/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 10.2.2010 dalla Corte d'appello di Milano, parte civile (OMISSIS);

visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI TOMASSI ((omissis));

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti…

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