Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4038 del 4 ottobre 2000

ECLI:IT:CASS:2000:4038PEN

Massima

Massima ufficiale
E' obbligo del pubblico ministero trasmettere al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell'indagato, per consentire il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato, e tale obbligo comprende anche quegli atti che eventualmente già siano nella disponibilità del medesimo indagato, non potendosi far carico a quest'ultimo della relativa allegazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza dichiarativa della perdita di efficacia della custodia cautelare per mancata trasmissione di documentazione, già prodotta dall'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto, volta a dimostrare la legittima provenienza del denaro trovato in suo possesso).

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