Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5831 del 23 gennaio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:5831PEN

Massima

Massima ufficiale
La chiamata in correita` puo` essere anche da sola sufficiente a integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti, ai fini dell`adozione o del mantenimento di una misura cautelare personale, dall`art. 273, comma primo, cod. proc. pen., quando il giudice accerti che essa non e` frutto di strumentalizzazioni deviatrici.  L`art. 192 cod. proc. pen., infatti, considera detta chiamata un elemento di prova utile ai fini dell`affermazione della responsabilita`, per cui essa rappresenta un "quid pluris" rispetto all`indizio necessario per l`applicazione di una misura cautelare personale.    da vedere: Sen 11/01/1994 3221 sez 6 Pen Sen 03/02/1994 4279 sez 1 Pen Sen 01/06/1994 6422 sez 6 Pen Sen 09/02/1994 168 sez 1 Pen Sen 19/01/1994 4206 sez 1 Pen Sen 16/03/1994 498 sez 1 Pen Sen 04/09/1993 2540 sez 5 Pen

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