Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10670 del 10 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:10670PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione dell'azione delittuosa. E quando un reato è perpetrato al fine di commetterne un altro, il fatto che un concorrente non vi abbia materialmente preso parte non vale ad escludere la sua responsabilità a titolo di concorso, per affermare la quale è sufficiente anche la sola partecipazione morale. (Fattispecie: partecipante ad estorsione, responsabile anche dei reati di detenzione e porto di esplosivi compiuti da altri concorrenti).

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