Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8406 del 2 marzo 2011

ECLI:IT:CASS:2011:8406PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, pur essendo un diritto costituzionalmente garantito, trova un limite nel rispetto della reputazione altrui. Pertanto, la pubblicazione di notizie lesive della reputazione di terzi, anche se riguardanti indagini in corso, è sanzionabile penalmente per il reato di diffamazione, salvo che il giornalista abbia agito nel rispetto dei canoni di verità, pertinenza e continenza. In particolare, la mancata verifica della sussistenza di un effettivo procedimento penale a carico dei soggetti menzionati nell'articolo, nonché il rifiuto ingiustificato di rivelare la fonte della notizia, integrano gli estremi della diffamazione aggravata, essendo tali condotte incompatibili con il corretto esercizio del diritto di cronaca. Inoltre, la successiva remissione di querela da parte del soggetto offeso non fa venir meno la responsabilità penale degli imputati, atteso che il reato di diffamazione è perseguibile d'ufficio e la remissione di querela ha effetto solo sulla punibilità. Infine, le spese processuali e il risarcimento del danno in favore della parte civile costituiscono ulteriori conseguenze della condanna per il reato di diffamazione, a prescindere dalla remissione di querela.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo A - rel. Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. Ro. , nata il (OMESSO);

SA. Al. , nato il (OMESSO);

avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Milano dell'8.4.2010;

sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;

sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Francesco Mauro Iacoviello) che ha concluso instando per il rigetto del ricorso;

udito il difensore di C. R. avv. RONCO EUGENIO.

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