Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2356 del 19 febbraio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:2356PEN
Massima
Massima ufficiale
Nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale, non trova applicazione la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 498 cod. proc. pen., per cui la prova dell'impedimento dell'opponente pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, può invalidare la sentenza stessa, purché risulti provata non solo l'esistenza dello impedimento, ma anche che l'opponente non abbia avuto colpa alcuna nel ritardo della comunicazione dello stesso.
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