Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 39571 del 8 ottobre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:39571PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di truffa militare, sanzionato dall'art. 234, comma secondo, cod. pen. m.p., tutela l'amministrazione militare, considerata nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa dello Stato, mentre il delitto di inadempienza nelle somministrazioni militari, sanzionato dall'art. 132 cod. pen. m.p., tutela il servizio militare; ne deriva - poiché nessuno dei due reati tutela interessi privati né interessi diffusi, non trattandosi di reati plurioffensivi - che il privato, nel caso di procedimento avente per oggetto i predetti reati, non riveste la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 cod. proc. pen..

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