Cassazione penale Sez. I sentenza n. 213 del 5 gennaio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:213PEN

Massima

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere applicata nei confronti di soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, senza la necessità del previo avviso orale, in presenza di una motivazione adeguata e logica che evidenzi la sussistenza di una rilevante e attuale pericolosità sociale, desumibile dal numero e dalla gravità dei precedenti penali, dalle condanne intervenute anche in epoca recente, nonché dalle numerose pendenze penali a carico dell'interessato, sintomatiche di uno stile di vita illegale mai modificato nel corso degli anni. La valutazione della pericolosità sociale attuale non deve limitarsi ai soli precedenti, ma deve considerare anche gli elementi sintomatici più recenti, come eventuali provvedimenti cautelari emessi nei confronti dell'interessato per reati commessi fino a epoca prossima all'applicazione della misura, i quali confermino la permanente capacità a delinquere del soggetto. La motivazione del provvedimento che applica la misura di prevenzione deve essere adeguata e logica, senza necessità di una verifica autonoma della natura e consistenza degli illeciti non ancora coperti da giudicato, purché risulti comunque una valutazione complessiva della pericolosità sociale attuale del proposto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO P.M. Severina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) AM. GI. , N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 13/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 07/01/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

lette le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 7 gennaio 2010 la Corte d'appello di Firenze ha confermato il provvedimento emesso il 27 maggio 2009 dal Tribunale di Pist…

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