Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2074 del 24 ottobre 1996
ECLI:IT:CASS:1996:2074PEN
Massima
Massima ufficiale
Nella disciplina delle impugnazioni in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il Tribunale in sede di riesame ha la medesima piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo e può quindi considerare non solo ragioni differenti da quelle poste già a base della richiesta della misura cautelare, ma anche elementi emersi successivamente alla deliberazione della misura medesima.
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