Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7335 del 14 febbraio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:7335PEN

Massima

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Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., n. 2, mira a evitare che l'esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. Pen. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento facoltativo della pena per tutte le ipotesi previste dall'art. 147 c.p., la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 386/2011 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MESSINA del 24/01/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ((omissis));

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. ((omissis)), che ha chiesto rigettasi il ricorso e condannarsi la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rige…

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