Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2022 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:2022SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della funzione di giurisdizione amministrativa, afferma il principio secondo cui il ricorso per ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. del Codice del Processo Amministrativo può essere validamente proposto anche per ottenere l'adempimento dell'Amministrazione all'ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei suoi confronti, emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi. Pertanto, qualora l'Amministrazione intimata, nonostante la notifica in forma esecutiva del provvedimento giurisdizionale e l'assenza di opposizione, persista nell'inadempimento, il giudice amministrativo è legittimato ad assegnare un termine perentorio per il pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, a nominare un Commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva, a spese dell'Amministrazione inadempiente. Tale soluzione interpretativa si fonda sulla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l'azione di ottemperanza può essere utilmente esperita anche avverso i provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro, in quanto tali pronunce, pur non avendo natura propriamente amministrativa, incidono comunque sulla sfera giuridica del soggetto pubblico, imponendogli obblighi di facere. Pertanto, il mancato adempimento spontaneo da parte dell'Amministrazione di tali obblighi di pagamento, legittima l'attivazione del rimedio dell'ottemperanza, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e l'esecuzione forzata del giudicato, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta, il cui operato rimane a totale carico dell'Amministrazione inadempiente. La massima afferma altresì che, in considerazione del carattere seriale delle questioni proposte, le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 200,00 oltre oneri di legge, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione intimata e a favore del procuratore antistatario.

Sentenza completa

N. 07877/2015
REG.RIC.

N. 02022/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07877/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7877 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), nonché da ((omissis)) in proprio, con domicilio ex lege, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CPA, presso la Segreteria del Tar Lazio, in Roma, ((omissis)), 189;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l’ottemperanza

all'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari in data 16 ottobre 2014 e depositata in data 21.10.2014, nella procedura esecutiva n. 462/2014, con la quale il Giu…

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