Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 57 del 2013

ECLI:IT:TARSA:2013:57SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, determina l'illegittimità dell'atto amministrativo adottato, in quanto priva i destinatari della possibilità di presentare memorie od osservazioni prima della conclusione del procedimento. Tale vizio formale, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra censura, comporta l'annullamento dell'atto impugnato, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento sanzionatorio. Il principio di partecipazione, quale corollario del più ampio principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, impone all'amministrazione di garantire ai soggetti interessati la possibilità di interloquire nel corso del procedimento, al fine di tutelare i loro diritti e interessi legittimi. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, determina un vizio di legittimità dell'atto, in quanto lede il diritto di difesa e di partecipazione dei destinatari, i quali non hanno potuto far valere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento finale. Il rispetto di tale formalità procedimentale, dunque, costituisce un presupposto essenziale per l'emanazione di un atto amministrativo legittimo, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento.

Sentenza completa

N. 02884/1996
REG.RIC.

N. 00057/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02884/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2884 del 1996, proposto da:
Azienda Agricola Ada Lenzi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

Comune di Ariano Irpino;

per l'annullamento

dell’ordinanza del sindaco di Ariano Irpino 18.9.1996 n. 73, recante ingiunzione all’interruzione di attività di discarica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno…

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