Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 26826 del 21 dicembre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:26826CIV

Massima

Massima ufficiale
L'inosservanza delle disposizioni di carattere amministrativo, relative all'individuazione dei componenti supplenti della sezione disciplinare non determina nullità del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, ove non comporti anche la violazione dei criteri di composizione dettati dagli artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 (norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura). (Fattispecie di individuazione del componente supplente eseguita in violazione del decreto 2 agosto 2006 del Presidente della sezione disciplinare assunto in ottemperanza all'art. 3-bis, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in particolare non venendo osservato il criterio della distribuzione di magistrati con funzioni diverse nella sezione disciplinare)

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