Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19560 del 12 maggio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:19560PEN

Massima

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Il mancato deposito dei motivi di ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, in applicazione del principio di responsabilità per colpa emergente dal ricorso. La mancata indicazione dei motivi di impugnazione, quale requisito essenziale del ricorso per cassazione, impedisce alla Corte di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente, determinando l'impossibilità di una pronuncia sul contenuto del gravame. Tale principio, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e dell'effettività del diritto di difesa, si applica anche nel caso in cui il ricorrente si sia riservato di presentare i motivi tramite il proprio difensore, non essendo sufficiente tale riserva a integrare il requisito della specifica indicazione dei motivi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente all'omesso deposito dei motivi, comporta pertanto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, quale sanzione per la colpevole inosservanza dell'onere di indicare puntualmente i motivi di impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. BRUNO Paolo A - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2891/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 14/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

lette/sentite le conclusioni del PG di inammissibilita'.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa il 14 maggio 2013 dal tribunale di sorveglianza di Firenze, riservandosi di presentare i motivi tramite il proprio difens…

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