Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 1034 del 2011

ECLI:IT:TARCZ:2011:1034SENB

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento di revoca di un contributo pubblico concesso in via provvisoria, afferma che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere). Di conseguenza, il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo. Inoltre, anche la mera erogazione provvisoria del contributo effettuata all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, crea un credito dell'impresa all'agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili. Pertanto, nel caso in cui la revoca del contributo sia stata disposta per violazione degli obblighi posti a carico del beneficiario, configurandosi un'ipotesi di decadenza dal contributo per inadempimento, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il ricorrente agisce per la tutela di un diritto soggettivo.

Sentenza completa

N. 00596/2011
REG.RIC.

N. 01034/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, via Buccarelli 49;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. ((omissis)), N. 34;

nei confronti di

B.N.L. S.p.A. Divisione Corporate, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Cosenza, corso ((omissis)),23;

per l'annullamento

del decreto del Direttor…

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