Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 439 del 9 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:439PEN

Massima

Massima ufficiale
E' abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato la richiesta di archiviazione ed ordinato, ex art.409, comma 5, cod. proc. pen., al P.M. di formulare l'imputazione, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art.415 bis cod. proc. pen., all'indagato ed al suo difensore di fiducia, posto che l'avviso deve essere notificato all'indagato solo nell'ipotesi in cui il P.M. non debba formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 e 411 cod. proc. pen. e, d'altro canto, l'esigenza di assicurare il contraddittorio in ordine alla completezza delle indagini (cui è preordinato l'istituto previsto dall'art.415 bis cod. proc. pen.) e di assicurare il diritto di difesa dell'imputato è soddisfatto, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'imputazione coatta, dall'udienza camerale che il giudice deve fissare ove ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione. (V. Corte costituzionale, ordinanze nn. 460 e 491 del 2002, sia pure con riguardo all'ipotesi di citazione diretta.)

Sentenza completa

Il 31 ottobre 2001, all'esito di udienza fissata a norma dell'art. 409 c. p.p., il Giudice per le indagini preliminari di Palermo respingeva parzialmente la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale a carico di B. M., nato a Carini il 18 settembre 1982, e disponeva che lo stesso pubblico ministero formulasse l'imputazione per i reati di cui agli att. 582 e 337 c. p. Il 19 ottobre 2001 il pubblico ministero, formulata l'imputazione, provvedeva a chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato. Con ordinanza del 20 ottobre 2001, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, rilevato che era stata omessa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato ed al suo difensore di fiducia e che tale omissione integrava la nullità di cui all'art. 416 c. p.p., dichiarava la nullità della suindicata richiesta di rinvio a giudizio. Avverso questa ordinanza ha pr…

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