Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15488 del 6 dicembre 2001

ECLI:IT:CASS:2001:15488CIV

Massima

Massima ufficiale
Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; nè, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria.

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