Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4150 del 1 febbraio 2001
ECLI:IT:CASS:2001:4150PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, compete al pubblico ministero la valutazione in ordine alla natura di dato favorevole all'indagato degli elementi eventualmente sopravvenuti che, ai sensi del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., vanno trasmessi al tribunale del riesame (unitamente a quelli presentati al giudice a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare), rimanendo comunque all'interessato il potere di segnalare l'elemento a suo avviso pretermesso, per consentirne l'eventuale acquisizione. In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, compete al pubblico ministero la valutazione in ordine alla natura di dato favorevole all'indagato degli elementi eventualmente sopravvenuti che, ai sensi del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., vanno trasmessi al tribunale del riesame (unitamente a quelli presentati al giudice a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare), rimanendo comunque all'interessato il potere di segnalare l'elemento a suo avviso pretermesso, per consentirne l'eventuale acquisizione.
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