Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5779 del 8 febbraio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:5779PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, poiche` la trasmissione degli atti indicata nel comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto tutti gli atti gia` presentati al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 291, comma primo, stesso codice, l'omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare quell'inottemperanza all'obbligo di integrale trasmissione di tali atti alla quale il decimo comma del citato art. 309 ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.    da vedere: Sen 05/05/1998 4498 sez 1 Civ Sen 19/05/1998 2130 sez 1 Pen Sen 29/01/1998 4501 sez 6 Pen

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