Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9975 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:9975SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il permesso di costruire è necessario per la realizzazione di opere edilizie che comportano ampliamento della superficie e del volume, nonché modifica della sagoma e dei prospetti di un fabbricato preesistente, anche qualora si tratti di interventi accessori come un vano tecnico, la chiusura di un portico o la realizzazione di una tettoia. Tali opere, pur non incidendo sulla superficie abitabile, determinano comunque una modifica della consistenza edilizia del manufatto, sicché non possono essere eseguite con la mera denuncia di inizio attività, ma richiedono il previo rilascio del permesso di costruire, ovvero, in alternativa, la presentazione di una denuncia di inizio attività "pesante", corredata dalla documentazione e dal versamento degli oneri concessori prescritti per il permesso di costruire. La sanzione della demolizione, prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, è pertanto legittimamente irrogata in tali ipotesi, senza che sia necessario accertare la sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico alla demolizione stessa. Né la disciplina del cd. "piano casa", che consente l'ampliamento in deroga ai parametri edilizi, né la previsione di cui all'art. 17, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, che stabilisce l'esenzione dal pagamento degli oneri concessori per determinati interventi, incidono sulla necessità del previo rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, essendo tali norme finalizzate esclusivamente a regolare, rispettivamente, la possibilità di ampliamento e il regime degli oneri, ma non la tipologia del titolo edilizio prescritto. Infine, l'individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non deve necessariamente avvenire nell'ambito dell'ordinanza che ingiunge la demolizione, essendo sufficiente che tale determinazione sia contenuta nell'atto di accertamento dell'inadempimento, come previsto dall'art. 15, comma 3, della legge regionale Lazio n. 15/2008.

Sentenza completa

N. 03222/2011
REG.RIC.

N. 09975/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03222/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3222 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) in Roma, via Oderisi da Gubbio, 18;

contro

il Comune di Pomezia, in persona del Sindaco
pro tempore
, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) in Roma, via degli Scipioni, 235;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza del Dirigente del Settore X del Comune di Pomezia n. 2 de…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.