Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 3131 del 2010

ECLI:IT:TARPIE:2010:3131SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, pur essendo di norma sufficientemente motivato con la semplice descrizione dell'accertata abusività, richiede una congrua motivazione circa le ragioni di pubblico interesse concrete e attuali che impongono il sacrificio dell'interesse del privato, qualora per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. In tali casi, l'amministrazione non può considerarsi esonerata dal dovere di indicare le ragioni di pubblico interesse che, anche in considerazione dell'entità e della tipologia dell'abuso, giustificano la demolizione, in bilanciamento con il contrapposto interesse del privato. Ciò vale in particolare per opere realizzate in epoca antecedente alla c.d. "legge ponte" del 1967, per le quali il proprietario attuale, estraneo all'abuso, abbia acquistato confidando sulla legittimità del manufatto in base a dichiarazioni del precedente proprietario attestanti la risalente epoca di costruzione. In assenza di una congrua motivazione sul pubblico interesse attuale, il provvedimento di demolizione risulta illegittimo, nonostante l'accertata abusività dell'opera, in ragione del principio di tutela dell'affidamento del privato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
SEZIONE PRIMA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2009, proposto da:
Se.Bo. e Ma.Fi., rappresentati e difesi dagli avv. Gi.Pa. e An.Pu., con domicilio eletto presso la seconda in Torino;
contro
Comune di Fossano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 6576 - prot. 9985, datata 6 aprile 2009, a firma del Dirigente del dipartimento urbanistica e ambiente - Servizio gestione del territorio del Comune di Fossano, notificata ai ricorrenti in data 6 aprile 2009, con la quale veniva ordinata la demolizione lavori e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento al fabbricato catastalmente distinto al C.T. del Comune di Fossano, foglio xxx, mappale xxx, nonché di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso all'atto impugnato.
Visto i…

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