Cassazione civile Sez. I sentenza n. 195 del 14 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:195CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel regime anteriore alla legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni delle disposizioni degli artt. 24, 26 e 54, e 13 r.d. n. 3267 del 1923, in materia di boschi e territori montani, costituivano contravvenzioni punibili con ammenda, essendo rimaste escluse dalla depenalizzazione a termini dell'art. 1 lett. e) della legge 24 dicembre 1975 n. 706, con la conseguenza che l'avviso di contravvenzione previsto dagli artt. 35 e 36 del citato decreto n. 3267 del 1923 costituiva soltanto un momento dell'iter per la conciliazione amministrativa (o per l'esercizio dell'azione penale) senza ingiungere il pagamento della somma fissata ai fini della oblazione. Tale avviso, pertanto, non rivestendo gli estremi dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorita` amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317 (richiamato dall'art. 8 della legge n. 706 del 1975) non e` impugnabile con l'opposizione al riguardo prevista.

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