Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9583 del 5 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:9583PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.. 2 legge 30 aprile 1976, n.. 159, mod. dallo art.. 3 legge 8 ottobre 1976, n.. 689, che incrimina l'omesso rientro di disponibilità valutarie od attività costituite all'estero anteriormente al 6 marzo 1976, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale di cui all'art.. 25 Cost... infatti la pregressa illegittima costituzione di attività o disponibilità valutarie all'estero costituisce mero presupposto di fatto del reato, il quale invece si realizza e si perfeziona esclusivamente per effetto della mancata osservanza del "nuovo obbligo" imposto dalla legge di denunciare l'esistenza illegittima di capitali all'estero e di farli rientrare in Italia. Quindi la sanzione penale non è stata posta per un pregresso illecito amministrativo (che continua, per quanto attiene al passato, a conservare tale sua natura), bensì per un "nuovo comportamento", posto in essere successivamente all'entrata in vigore della legge.

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