Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 3513 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:3513SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione, quando tale comunicazione sia necessaria per consentire all'interessato di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni, determina l'illegittimità del provvedimento finale adottato senza tale preventiva comunicazione, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori profili di illegittimità. La comunicazione di avvio del procedimento svolge una funzione conoscitiva a vantaggio di entrambe le parti, pubblica e privata, poiché consente all'interessato di anticipare la tutela delle proprie ragioni e permette all'Amministrazione di ridurre i margini di errore, conoscendo prima dell'adozione del provvedimento gli eventuali vizi in cui incorrerebbe. Tale comunicazione è necessaria anche quando l'Amministrazione non abbia rispettato la tempistica dettata dalla legge per l'adozione del provvedimento finale, in quanto la partecipazione del privato mira a garantire il suo coinvolgimento prima della conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento. Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, pertanto, determina l'illegittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla valutazione di eventuali ulteriori profili di illegittimità, in quanto l'esame di tali ulteriori motivi finirebbe per vanificare l'obbligo, incombente sull'Amministrazione, di reiterare il procedimento consentendo, questa volta, al privato interessato, di parteciparvi per tentare, con le proprie argomentazioni, di indurre l'Amministrazione a mutare avviso.

Sentenza completa

N. 02342/2012
REG.RIC.

N. 03513/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02342/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sull’atto processuale di parte ricorrente, iscritto come autonomo ricorso (come da ordinanza n. 2983/2012) numero di registro generale 2342 del 2012, proposto da:
Boehringer Ingelheim Italia Spa, in proprio e nella qualità di rappresentante per l’Italia dei diritti di commercializzazione relativi alla A.I.C. di cui è titolare la società Boehringer Ingelheim International GMBH, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio legale Vaiano-Izzo, in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa dall'Avvoca…

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