Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 2312 del 2014

ECLI:IT:TARLE:2014:2312SENT

Massima

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Il proprietario o gestore di un'area inquinata, pur non essendo l'autore dell'inquinamento, è comunque tenuto ad adottare misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza per impedire la diffusione della contaminazione, in virtù del potere di uso e custodia che egli esercita sull'area. Tale obbligo di prevenzione sussiste anche in relazione a contaminazioni storiche, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del soggetto inquinatore, in quanto finalizzato ad evitare l'aggravarsi delle conseguenze dannose dell'inquinamento e la sua propagazione nelle aree limitrofe, anche attraverso il vettore costituito dalla falda acquifera. L'amministrazione competente può pertanto imporre al proprietario/gestore incolpevole l'adozione di interventi di confinamento fisico dell'area inquinata, volti a garantire la completa intercettazione dell'acqua di falda contaminata e a impedirne la diffusione all'esterno, senza che ciò configuri un obbligo di bonifica a suo carico. Tali misure preventive, pur potendo risultare economicamente e strutturalmente più gravose per il destinatario, sono legittime in quanto rispondenti al principio di precauzione e proporzionate rispetto alle risultanze istruttorie, non presentando i vizi sintomatici di un cattivo uso del potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Il proprietario/gestore, inoltre, non può contestare la tipologia di soluzione prescelta (barrieramento fisico), in quanto all'epoca di adozione del provvedimento tale misura rientrava tra le migliori tecniche disponibili ai sensi della normativa vigente. Infine, l'imposizione di tali prescrizioni non viola i diritti di partecipazione procedimentale del proprietario/gestore, essendo emersa da un ampio contraddittorio instaurato con l'interessato nel corso dell'istruttoria.

Sentenza completa

N. 01155/2007
REG.RIC.

N. 02312/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01155/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2007, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, viale ((omissis)), 11;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Trasporti, Apat - Agenzia Protezione Ambientale e Servizi Tecnici, Enea, Ispes Ist. Superiore per la Prevenzione e Sicur. sul Lavoro, Icram – Ist. Centr. Ricerca Scientifica Tecn. Applicata al Mare, Ist. Superiore della S…

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