Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 574 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:574SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere validamente rinunciato dalla parte ricorrente, determinando l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di causa tra le parti, qualora sussistano giustificate ragioni per tale soluzione. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di causa tra le parti, quando vi siano giustificate ragioni per tale esito. La massima giuridica può essere così formulata: La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di causa tra le parti, qualora sussistano giustificate ragioni per tale soluzione. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia, dichiara l'estinzione del processo, compensando le spese di lite tra le parti, in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto che rendono equa tale decisione. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, rappresenta una facoltà della parte ricorrente che il giudice amministrativo deve recepire, pronunciando l'estinzione del giudizio, senza entrare nel merito della controversia, e disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti, qualora sussistano giustificate ragioni per tale determinazione, come l'assenza di posizioni processuali particolarmente contrapposte o l'emersione di elementi che rendano equa tale soluzione. La declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, costituisce pertanto un provvedimento dovuto da parte del giudice amministrativo, in presenza dei presupposti indicati, senza che sia necessario un approfondimento del merito della controversia.

Sentenza completa

N. 00696/2006
REG.RIC.

N. 00574/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00696/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2006, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bologna, via della Zecca N.2;

contro

Comune di Meldola, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bologna, via ((omissis)) 11;

per l'annullamento

della deliberazione del C.C n. 21 del 17.06.2006 avente ad oggetto "Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47/85 e s.m.i. relativa alla sistemazione delle aree prossime alla "bretella" di ingresso a Mel…

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