Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10992 del 10 giugno 2004

ECLI:IT:CASS:2004:10992CIV

Massima

Massima ufficiale
All'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera(così come conosciuto in generale dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.) inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica poi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. Ad un tal riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, si rivelano destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi dell'opera, sia infine quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi.

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