Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5154 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:5154SENT

Massima

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Il mancato adempimento da parte dell'amministrazione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, notificato e non opposto, legittima il giudice amministrativo ad assegnare un termine perentorio all'amministrazione per il pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario ad acta con il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e l'attuazione del giudicato. Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è legittimato a ordinare all'amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, notificato e non opposto, assegnando un termine perentorio per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il giudice può nominare un commissario ad acta, con il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e l'attuazione del giudicato. Tale potere del giudice amministrativo trova fondamento nel principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e nell'esigenza di assicurare il rispetto del giudicato, quale espressione del principio di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del commissario ad acta rappresenta uno strumento necessario per superare l'inerzia dell'amministrazione e assicurare l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale, tutelando in modo effettivo il diritto del cittadino. Il giudice amministrativo, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la nomina del commissario ad acta, deve tenere conto della natura e dell'entità delle somme dovute, del tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento giurisdizionale esecutivo e del comportamento complessivo dell'amministrazione, al fine di garantire un giusto bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello del privato. La condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rappresenta un ulteriore strumento per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e disincentivare l'inerzia dell'amministrazione.

Sentenza completa

N. 11085/2014
REG.RIC.

N. 05154/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11085/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11085 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), nonché dall’avv. ((omissis)) in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, ((omissis)), 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l’esecuzione

dell’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2014, depositata il 10 gennaio 2014, nella procedura esecutiva mobiliare contro il MEF n. 27235/13 dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

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