Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 12335 del 23 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:12335PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p. quando i motivi dedotti non riguardano l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali, ma attengono esclusivamente a profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. o al bilanciamento delle circostanze del reato e alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. In tali ipotesi, infatti, il controllo di legittimità della Corte di Cassazione è precluso, essendo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito l'apprezzamento delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena, nel rispetto dei criteri legali di commisurazione. La Corte di Cassazione, pertanto, è tenuta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione del principio di diritto secondo cui il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena in sede di patteggiamento è limitato ai soli vizi di illegalità della sanzione, restando precluso ogni diverso motivo di impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALVANESE Ersilia - Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. DI NICOLA T. Paola - Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ombret - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/11/2022 del Tribunale di Trani;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI GIOVINE Ombretta.
OSSERVA
Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani condannava, a seguito di c.d. patteggiamento, (OMISSIS), per peculato;
Rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso pr…

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