Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8881 del 2023

ECLI:IT:TARLAZ:2023:8881SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, a fronte del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna l'amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo nell'immissione in ruolo di un dipendente, ordina all'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro un termine perentorio, nominando un commissario ad acta senza facoltà di delega e senza compenso, al fine di assicurare il puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione del giudicato. L'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine di esecuzione del giudicato comporta la condanna alle spese di giudizio. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che l'amministrazione è tenuta a dare piena e tempestiva esecuzione ai giudicati formatisi in sede giurisdizionale, senza possibilità di sottrarsi a tale obbligo, pena la nomina di un commissario ad acta che provveda in sua vece e l'addebito delle relative spese processuali. Ciò al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa. La massima giuridica che sintetizza tale principio è la seguente: L'amministrazione è tenuta a dare integrale e tempestiva esecuzione ai giudicati formatisi in sede giurisdizionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta senza facoltà di delega e senza compenso, al fine di assicurare l'effettività della tutela e il rispetto del principio di legalità. L'inottemperanza comporta la condanna alle spese di giudizio.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/05/2023

N. 08881/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05054/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5054 del 2023, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), Serafino M. Colaiuda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (M.I.U.R.), non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Roma, II Sezione Civile, n. 1469/2022, passata in giudicato, con cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per lesione del diritto all’immissi…

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