Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 28544 del 2 dicembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:28544CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per violazione delle norme in tema di estinzione dell'azione disciplinare e non per ragioni inerenti all'instaurazione del giudizio innanzi alla medesima sezione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si faccia valere, successivamente al giudizio di rinvio, la nullità per mancato espletamento dell'interrogatorio, che, pur già eccepita innanzi all'organo disciplinare, non abbia formato oggetto del primo ricorso per cassazione. Il giudizio di rinvio, infatti, come regolato nella specie dal codice di procedura penale del 1930, non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicchè in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione.

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