Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano sentenza n. 389 del 2011

ECLI:IT:TRGABZ:2011:389SENT

Massima

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, nell'esaminare il ricorso avverso i provvedimenti del Comune di Egna relativi alla modifica del piano di recupero e al rilascio della concessione edilizia per la ristrutturazione e riqualificazione energetica con ampliamento di un edificio, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Gli interventi di riqualificazione energetica di un edificio, finalizzati al raggiungimento dello standard "casa-clima C", devono essere realizzati sull'intero edificio nel suo complesso, anche se non tutti i vani sono oggetto di specifici lavori di coibentazione. Il raggiungimento effettivo di tale standard energetico è da accertare all'atto della richiesta della licenza d'uso. 2. In caso di interventi di riqualificazione energetica, gli edifici possono superare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, l'altezza massima fissata nelle norme di attuazione del piano urbanistico comunale o nei piani particolareggiati, ivi compresi i piani di recupero. Tale deroga è cumulabile con l'altezza massima prevista dagli strumenti urbanistici. 3. La normativa statale di cui al D.M. 1444/1968 in materia di altezze massime degli edifici non trova applicazione nella Provincia Autonoma di Bolzano, in virtù dell'espressa abrogazione di tale riferimento normativo operata dall'art. 134 della legge provinciale 11.8.1997, n. 13. 4. La modifica del piano di recupero, che prevede un incremento della volumetria urbanistica inferiore al 10% rispetto al valore originario indicato nella parte grafica del piano, nonché l'applicazione della deroga per la riqualificazione energetica, deve essere qualificata come "modifica non sostanziale" di competenza della Giunta comunale, ai sensi degli artt. 34-bis e 32 della legge provinciale 11.8.1997, n. 13. 5. La consistenza volumetrica di un edificio, ai fini urbanistici, non è determinata dalla sola iscrizione catastale e dalla relativa destinazione d'uso, ma deve essere accertata sulla base della situazione di fatto esistente all'atto della richiesta della concessione edilizia, anche con riferimento a manufatti accessori non soggetti a precedente concessione.

Sentenza completa

N. 00092/2011
REG.RIC.

N. 00389/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), Hildegard Vaja Seeber, rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, ((omissis)), 10;

contro

Comune di Egna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, viale Stazione, 5;

nei confronti di

((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. Anton von Walther, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via della Rena, 14;
Walburg…

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