Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1928 del 8 giugno 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1928PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 309 cod. proc. pen., attribuendo ampi poteri di cognizione al giudice del riesame, non impedisce che al giudizio si pervenga attraverso l`acquisizione di un insieme di elementi rappresentati da quelli gia` acquisiti dal giudice che ha disposto la misura e da quelli valorizzati dal tribunale del riesame. Pertanto, allorche` il tribunale ritenga che le motivazioni del giudice che ha emesso il provvedimento assoggettato al riesame debbano essere condivise, puo` limitarsi a richiamarle nel tenore in cui sono esposte nella ordinanza impugnata.     da vedere: Sen 09/09/1992 3283 sez 1 Pen

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