Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4705 del 7 febbraio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:4705PEN

Massima

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Il decreto del pubblico ministero che accoglie o rigetta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate non è impugnabile davanti al tribunale del riesame, ma è esperibile l'opposizione del soggetto interessato, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p.; l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa a seguito di tale opposizione è poi ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1. Pertanto, il provvedimento del pubblico ministero che nega la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, nonostante sia venuto meno il titolo del vincolo imposto sui beni per mancata reiterazione ai sensi dell'art. 27 c.p.p., non è impugnabile davanti al tribunale del riesame, ma è esperibile l'opposizione del soggetto interessato, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p.; l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa a seguito di tale opposizione è poi ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1. Ciò in quanto l'art. 263 c.p.p., comma 5, prevede che contro il decreto del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, gli interessati possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127 c.p.p., mentre l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9857 del 2008 (Rv. 242290). Pertanto, il tribunale del riesame non è competente a conoscere del provvedimento del pubblico ministero che nega la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, nonostante sia venuto meno il titolo del vincolo imposto sui beni per mancata reiterazione ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe Mari - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margheri - rel. Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 78/2011 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 23/04/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento con trasmissine degli atti al Gip di Bologna.

OSSERVA

1. Il 23 aprile 2011, il Tribunale del riesame di Bologna dichiarava inammissibile il ricorso…

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