Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16858 del 4 maggio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:16858PEN

Massima

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Il concorso di persone nel reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti si configura quando l'attività del concorrente si estrinseca nella commissione della condotta tipica, o di parte di essa, o di ogni altra azione o omissione che concretizzi un qualsiasi contributo, materiale o psicologico, alla fase dell'ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa, purché collegato da nesso causale. È necessario che l'atto compiuto dal singolo abbia efficacia causale alla realizzazione dell'evento, in modo tale che l'evento stesso possa essere considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti. Quanto all'elemento soggettivo, oltre ai casi di previo concerto, il concorso sussiste anche quando la volontà di commettere il reato sorga al momento della sua commissione, essendo indispensabile la coscienza e volontà del fatto criminoso, che implica l'intenzione di contribuire alla realizzazione collettiva del reato e la consapevolezza del contributo che si apporta e della circostanza che si stava preparando il reato. La giurisprudenza distingue le ipotesi della connivenza, in cui il soggetto è terzo estraneo al delitto poiché non compie alcun atto di partecipazione materiale o psichica, dalla adesione passiva all'azione delittuosa altrui, in cui il soggetto è concorrente morale in quanto l'adesione rafforza il proposito criminoso altrui. In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma deve fondarsi su fatti concreti, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., che il giudice ritiene prevalenti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio. Il giudizio di concreta pericolosità sociale può essere motivato sulla base delle modalità della condotta e della capacità a delinquere dell'imputato, desumibile anche dai suoi precedenti contatti con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
Lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI;
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso;
Ricorso trattato ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 83, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 21 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona ha con…

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