Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28854 del 19 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:28854CIV

Massima

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La delibera assembleare che approva il riparto delle spese condominiali sulla base di criteri difformi da quelli previsti dalle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, pur in assenza dell'approvazione di nuove tabelle millesimali, non è nulla ma annullabile. L'assemblea condominiale, infatti, ha il potere di deliberare in concreto la ripartizione delle spese tra i condomini, anche in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale, senza tuttavia poter modificare in astratto e per il futuro tali criteri generali, operazione che richiederebbe l'unanimità dei condomini. Pertanto, la delibera che applica criteri di riparto diversi da quelli previsti dalle tabelle millesimali allegate al regolamento, pur senza approvare nuove tabelle, è affetta da annullabilità e non da nullità, con la conseguenza che l'azione di annullamento deve essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. La mancata impugnazione nel termine di decadenza rende la delibera inoppugnabile, anche se essa ha applicato criteri di riparto delle spese condominiali difformi da quelli stabiliti dal regolamento. Il giudicato formatosi su una precedente sentenza che ha dichiarato la nullità di una diversa delibera assembleare, relativa a un diverso periodo contributivo, non preclude il riesame della validità delle delibere qui impugnate, in assenza di identità delle parti e del rapporto giuridico dedotto nei due giudizi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5035/2016 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS), e dall'Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3918/2015 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 13/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camer…

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