Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7720 del 1 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:7720PEN

Massima

Massima ufficiale
Applicando una causa estintiva del reato, il giudice di merito non ha l'obbligo di esporre le ragioni del mancato proscioglimento nel merito e di esaminare, quindi, in modo specifico le risultanze processuali. Invero, la dichiarazione di estinzione del reato implicitamente esclude l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 152 cod. proc. pen. per un proscioglimento pieno nel merito.

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