Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2031 del 8 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2031CIV

Massima

Massima ufficiale
Sino alla riforma introdotta dalla legge 8 marzo 1975, n 39, che ha fissato il compimento della maggiore età a diciotto anni, il terzo comma dell'art 37 cost, nell'apprestare specifica tutela al lavoro dei minori, intendeva per tali i soggetti aventi un'età inferiore ai ventuno anni, senza che fosse di ostacolo il fatto che l'art 3 cod civ attribuiva al minore ultradiciottenne la piena capacità di agire in materia di lavoro, giacchè tale completa capacità non era di per se idonea ad evitare che il lavoro di un giovane, qualitativamente e quantitativamente produttivo come quello di un adulto, fosse retribuito in misura inferiore e, quindi, non eliminava le ragioni di tutela cui la su citata norma costituzionale risultava adibita, anche per quanto attiene alla garanzia di parità retributiva rispetto agli adulti.

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