Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3286 del 9 settembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3286PEN

Massima

Massima ufficiale
Il  provvedimento  restrittivo  della liberta` personale, qualora non siastato  impugnato  o  siano  esauriti il riesame e l`eventuale impugnazione insede  di legittimita`, acquista la caratteristica della irrevocabilita`, che,pur  non  potendosi  equiparare alla cosa giudicata, trattandosi diprovvedimento  emesso allo stato degli atti, tuttavia comporta la preclusione alnuovo  esame e alla irrevocabilita` del provvedimento, quando non intervengaalcun fatto nuovo che possa mutare il quadro probatorio gia` valutato.   conforme: Sen 05/06/1992 1955 sez 1 Pen Sen 12/06/1991 2083 sez 1 Pen

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