Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5153 del 6 aprile 2001

ECLI:IT:CASS:2001:5153CIV

Massima

Massima ufficiale
Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, ex art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

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