Cassazione penale Sez. I sentenza n. 615 del 19 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:615PEN

Massima

Massima ufficiale
Per l`emissione di provvedimento coercitivo della liberta` personale, prova od indizio grave devono essere dotati di specificita`, ossia devono avere una carica individualizzante contro quel determinato soggetto, come e` dato desumere dalla terminologia adoperata dall`art. 273 nuovo c.p.p. il quale postula la presenza di - almeno - gravi indizi di colpevolezza a suo carico.  Sicche` non basta che l`indizio promanante dalle dichiarazioni di un coimputato sia riscontrato nei confronti di alcune persone soltanto per dedurre l`attendibilita` estrinseca anche nei confronti di altri soggetti parimenti chiamati in causa, ma nei cui confronti non sussiste alcun riscontro.

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