Cassazione penale Sez. II sentenza n. 156 del 8 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:156PEN

Massima

Massima ufficiale
La richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, prevista dall'art. 263 bis cod. proc. pen., non presenta gli estremi dell'impugnazione, ma costituisce una semplice sollecitazione del potere-dovere di controllo di legittimità e di merito, attribuito al tribunale della libertà. Tale natura si desume dalla non obbligatorietà dell'allegazione di motivi a sostegno dell'istanza di riesame (l'art. 263 bis cod. proc. pen. non richiama l'art. 201 cod. proc. pen.), dall'inesistenza dell'effetto devolutivo ed estensivo, nonché dalla previsione di una revoca automatica del provvedimento restrittivo nel caso di omessa pronuncia entro i termini indicati dall'art. 263 ter cod. proc. PEN..

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