Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1855 del 1 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1855PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il legislatore, nell'introdurre la speciale attenuante per il compartecipe che, dissociandosi dai complici, collabori nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi, non ha inteso considerare la ragione di una tale collaborazione, essendosi preoccupato soltanto di creare uno strumento idoneo a provocare una frattura tra i correi, con conseguente disfacimento del vincolo associativo delinquenziale. (Nella specie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità della concessione dell'attenuante perché, tra l'altro, la collaborazione del dissociato non era dovuta a "pentimento" ma a "freddo calcolo di convenienza).

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