Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4235 del 2 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4235PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 273 cod. proc. pen. postula la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale "minimum" probatorio che deve inderogabilmente assistere l`adozione di una misura cautelare. Ne consegue che allorquando sussista una prova diretta e non soltanto elementi di prova indiziaria, va esclusa la necessita` di fare ricorso al concetto di "gravita`" inerente alla prova logica costituente l`indizio ne` occorre la verifica di attendibilita` intrinseca o il riscontro esterno, in quanto il minimo di gravita` indiziaria e` soverchiato dal diverso e piu` soddisfacente grado di prova acquisita. Ne consegue che la presenza di una prova testimoniale (nella specie dichiarazione della parte offesa del reato), purche` non validamente inficiata, di per se` rappresenta un "plus" rispetto all`apporto richiesto dall`art. 273 cod.  proc. pen. e non abbisogna, per l`emissione del provvedimento cautelare, ne` di altri elementi di prova ne` di riscontro esterno.

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