Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 29893 del 17 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:29893PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: La parte civile, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 46/2006, può proporre autonomo gravame avverso la sentenza di condanna penale, anche in assenza di statuizioni sulla domanda risarcitoria, senza essere vincolata al mezzo di impugnazione del pubblico ministero. Pertanto, i ricorsi per cassazione proposti dalla parte civile devono essere qualificati come appelli e trasmessi al giudice competente per il giudizio di secondo grado. Analogamente, i ricorsi per cassazione proposti dagli imputati, in presenza di appelli della parte civile, devono essere convertiti in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione afferma che, a seguito della modifica normativa intervenuta con la Legge n. 46/2006, la parte civile può proporre autonomamente gravame avverso la sentenza penale di condanna, anche in assenza di statuizioni sulla domanda risarcitoria, senza essere vincolata al mezzo di impugnazione utilizzato dal pubblico ministero. Di conseguenza, i ricorsi per cassazione proposti dalla parte civile devono essere qualificati come appelli e trasmessi al giudice competente per il giudizio di secondo grado. Analogamente, i ricorsi per cassazione proposti dagli imputati, in presenza di appelli della parte civile, devono essere convertiti in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. Tale principio si fonda sull'interpretazione dell'art. 576 c.p.p., comma 1, a seguito della soppressione dell'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero", che ha determinato il venir meno del vincolo di collegamento tra la potestà di impugnazione del pubblico ministero e quella della parte civile. Di conseguenza, quest'ultima può ora proporre autonomamente gravame avverso la sentenza penale di condanna, anche in assenza di statuizioni sulla domanda risarcitoria, senza alcuna restrizione. La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha quindi qualificato come appelli i ricorsi per cassazione proposti dalla parte civile e ha disposto la conversione in appello dei ricorsi proposti dagli imputati, in presenza dei suddetti appelli della parte civile, al fine di consentire il giudizio di secondo grado dinanzi al Tribunale competente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MO. FA. (IMPUTATO E P.C.) N. IL (OMESSO);

2) SE. GI. (IMPUTATO E P.C.) N. IL (OMESSO);

avverso la SENTENZA del 09/03/2006 GIUDICE DI PACE di PONTASSIEVE;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ((omissis)) che ha concluso per l'annullamento con rinvio e p…

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