Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1094 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:1094SENT

Massima

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Il decreto di espropriazione definitiva è un provvedimento autonomo rispetto al precedente decreto di occupazione d'urgenza, dotato di propria autonomia giuridica e procedimentale. Pertanto, eventuali vizi del decreto di occupazione d'urgenza non possono riverberarsi sul successivo decreto di espropriazione definitiva, che costituisce l'atto conclusivo del procedimento ablatorio e produce l'effetto traslativo del diritto di proprietà. L'impugnazione del decreto di espropriazione definitiva non può essere estesa a contestare gli atti prodromici, come il decreto di occupazione d'urgenza, se quest'ultimo non è stato tempestivamente impugnato. Il decreto di espropriazione definitiva è legittimo anche in assenza di una specifica menzione del precedente decreto di occupazione d'urgenza, in quanto quest'ultimo non costituisce un presupposto giuridico necessario per l'adozione del provvedimento ablatorio finale. Il procedimento di occupazione d'urgenza e quello di espropriazione definitiva, pur essendo connessi, mantengono una propria autonomia e indipendenza, per cui i vizi dell'uno non si riflettono automaticamente sull'altro. L'impugnazione dell'atto presupposto, di per sé lesivo dell'interesse, consente di soprassedere alla impugnativa dell'atto consequenziale solo nell'ipotesi in cui l'eventuale annullamento del primo sia in grado di provocare una automatica caducazione del secondo, vale a dire se il provvedimento successivo abbia carattere meramente esecutivo dell'atto presupposto, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall'atto precedente. Tale situazione non si verifica nel rapporto tra il decreto definitivo di esproprio e quello di occupazione d'urgenza, dal momento che il c.d. atto consequenziale è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di godimento in capo a soggetti che sono rimasti estranei al giudizio, instaurato avverso atti che, seppur lesivi, sono prodromici a quello finale (decreto di esproprio) che segna la conclusione del procedimento.

Sentenza completa

N. 12529/2002
REG.RIC.

N. 01094/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12529/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12529 del 2002, proposto da:
Castiglione Vito, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Giordano, Francesco Ronga, con domicilio eletto presso Francesco Ronga in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di S.Antimo, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Di Resta, con domicilio eletto presso Corrado Di Resta in Napoli, via S.Aspreno,13;

per l'annullamento

espropriazione: decreto n. 19076 del 24.07.2002

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Antimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tut…

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